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Con l'avvio del nuovo anno scolastico torna una questione che interessa direttamente migliaia di docenti: le ore di lezione non svolte nei primi giorni di scuola a causa dell'orario ridotto possono essere recuperate nelle settimane successive?
La risposta, secondo l'interpretazione delle disposizioni contrattuali richiamate sul tema, è che non si può creare automaticamente un “debito orario” da recuperare successivamente.
L'orario dei docenti è organizzato su base settimanale
Il punto centrale è rappresentato dalla disciplina dell'orario di insegnamento prevista dal CCNL Istruzione e Ricerca.
Per il docente l'orario di servizio è definito in relazione alla settimana: 18 ore per la scuola secondaria, 22 ore più 2 di programmazione per la primaria e 25 ore per l'infanzia, secondo i rispettivi ordinamenti.
Questo significa che l'eventuale riduzione delle lezioni determinata dall'organizzazione scolastica nei primi giorni non dovrebbe trasformarsi automaticamente in un monte ore negativo da restituire nelle settimane successive.
In altre parole, non è corretto ragionare come se il docente avesse accumulato delle ore di “debito” da recuperare durante l'anno.
Quando può essere recuperato l'orario?
La questione va però distinta dall'organizzazione dell'orario all'interno della stessa settimana.
Se una diversa articolazione dell'orario consente di completare nella medesima settimana le ore di insegnamento previste, il servizio può essere organizzato in tal senso.
Diverso è invece il caso in cui la scuola stabilisca, per esigenze organizzative, un orario ridotto nei primi giorni e successivamente pretenda di recuperare quelle ore attraverso un aumento dell'orario nelle settimane successive.
Il semplice fatto che nei primi giorni siano state svolte meno ore di lezione non crea automaticamente un debito orario del docente.
Il dirigente può imporre il recupero?
È questo uno degli aspetti più delicati.
Se la riduzione dell'orario dipende da scelte organizzative della scuola e non dalla volontà del docente, non appare sufficiente una disposizione unilaterale del dirigente per trasformare le ore non effettuate in un obbligo di recupero futuro.
Il dirigente scolastico organizza il servizio e assegna gli incarichi nel rispetto della normativa e del contratto, ma l'organizzazione dell'orario non può essere utilizzata per modificare arbitrariamente la struttura dell'obbligo di insegnamento.
Cosa può fare il docente nelle ore senza lezione?
L'assenza della lezione frontale non significa necessariamente che il docente debba essere considerato libero dal servizio.
Se il docente è regolarmente in servizio secondo il proprio orario, può essere utilizzato, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, per attività proprie della funzione docente, compresa eventualmente la sostituzione di colleghi assenti o altre attività didattiche previste dall'organizzazione scolastica.
Il punto fondamentale è quindi distinguere tra:
ore non svolte perché il docente non è in servizio e ore di servizio nelle quali non si svolge la normale lezione in classe.
Sono situazioni giuridicamente e organizzativamente differenti.
Il principio da ricordare
Il tema dell'orario ridotto nei primi giorni di scuola non può essere affrontato semplicemente con la formula “le ore non fatte devono essere recuperate”.
Occorre verificare chi ha determinato la riduzione, come è stato predisposto l'orario e in quale arco temporale viene organizzato il servizio.
In particolare, l'eventuale recupero non può essere automaticamente trasformato in un monte ore negativo da compensare nelle settimane o nei mesi successivi.
Per i docenti, dunque, la domanda da porsi non è soltanto quante ore non siano state effettuate, ma per quale motivo non siano state effettuate e come sia stato formalmente organizzato il servizio.
Un tema particolarmente attuale
Con l'inizio dell'anno scolastico, molte scuole adottano nelle prime giornate orari provvisori o ridotti, in attesa della piena organizzazione delle attività.
Proprio per questo è importante che eventuali disposizioni sul recupero delle ore siano valutate alla luce del CCNL, dell'orario di servizio individuale e delle modalità concrete con cui la scuola ha organizzato l'attività didattica.
Il principio, in ogni caso, è chiaro: un orario ridotto deciso dalla scuola non può essere automaticamente trasformato in un “debito orario” del docente da recuperare nel corso dell'anno.